14.06.2023

-Detrazione Infissi 75% Nata per rendere Agevole la vita delle persone diversamenteabili e non per ampliare la vendita commerciale.

(Attenzione alle norme retroattive e ai decreti  integrativi Governativi che creerebbero “grossi disaggi” sullo sconto in fattura, in fase di firma al contratto non firmare clausole del tipo “il venditore non si assume alcuna responsabilita’ per l’attuazione dello SCONTO IN FATTURA” indicherebbe che si “SPOSTANO” le responsabilita’ sull’ acquirente.  Noi di Sa Ventana infissi preferiamo non correre, che a correre nella mischia cadendo ci si fa’ molto male.  Si alla detrazione 75% senza sconto in fattura.)

In una seguitissima live su Facebook Paolo Ambrosi dell’Accademia AmbrosiPartner ha illustrato i contenuti della Risposta ad Interpello dell’Agenzia delle entrate della Valle d’Aosta che dà il via libera al bonus 75% per gli interventi di soli infissi. Con o senza sconto. Tra le diverse opzioni, secondo l’esperto, per il rivenditore resta preferibile il suggerimento al cliente di detrarre direttamente il 75% in 5 o addirittura in 10 anni. Magari finanziando l’operazione con il credito al consumo in caso di mancanza di liquidità.

Qui la prima parte: Lavori di soli infissi. OK dall’AdE Valle d’Aosta per il bonus 75%

Via libera al bonus 75% per gli interventi di soli infissi dopo la risposta ad interpello 902–17/2023 dell’Agenzia delle entrate da noi anticipata a grandi linee ieri nel post Lavori di soli infissi. OK dall’AdE Valle d’Aosta per il bonus 75%. Ieri sera, in una live di circa un’ora di durata, Paolo Ambrosi, fondatore dell’Accademia AmbrosiPartner, ha illustrato dettagliatamente il documento ad un folto pubblico. Oltre 600 presenti in momenti di punta. Chi volesse la risposta in pdf, può scaricarla dall’Area riservata del sito dell’Accademia. Dopo tutti i dubbi di questi giorni che avevamo espresso qui dando conto delle diverse posizioni, emerge finalmente un po’ di chiarezza interpretativa da parte dell’Agenzia.

Dalla live

Il via libera al bonus 75% in 12 punti

Quali i punti della risposta dell’AdE? Anzitutto:

1-i lavori di soli infissi esterni ed interni, eventualmente anche motorizzati, finalizzati al superamento delle barriere architettoniche possono generare il diritto al bonus 75%;

2-i lavori possono essere eseguiti in appartamenti siti in edifici composti da due a otto unità immobiliari e con più di otto unità immobiliari, in edifici unifamiliari o unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari indipendenti e con accessi autonomi;

3-gli interventi devono consentire l’eliminazione degli ostacoli alla mobilità o agevolare la fruizione di arredi e attrezzature;

4-i lavori possono essere realizzati anche in edilizia libera;

5-possono essere realizzati sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari;

6-gli interventi si riferiscono a diverse categorie di lavori;

7-il bonus 75% nel caso di sostituzione degli infissi non necessita di ulteriori lavori per l’abbattimento di altre barriere architettoniche;

8-gli interventi devono rispettare i requisiti del DM 236/1989;

9-questi requisiti riguardano principalmente l’apertura e la chiusura agevoli delle finestre, l’altezza delle maniglie e la sicurezza delle parti mobili;

10-Nello specifico le ante mobili degli infissi esterni devono poter essere usate esercitando una pressione non superiore a kg 8, da verificare sul campo utilizzando un dinamometro. L’altezza delle maniglie o dispositivo di comando deve essere compresa tra cm 100 e 130; consigliata 115 cm;

11- Nelle finestre lo spigolo vivo della traversa inferiore dell’anta apribile deve essere opportunamente sagomato o protetto per non causare infortuni;

12-Necessità di una relazione tecnica da parte di un progettista abilitato deve asseverare, a fine lavori, il rispetto dei requisiti del DM 236.

Sconto e cessione

Verificate tutte queste condizioni, scrive l’Agenzia, l’utente può fruire della detrazione di cui all’articolo 119ter del decreto Rilancio, in relazione alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2025. Ivi compreso lo sconto in fattura e la cessione del credito come ribadito dal DL 11 convertito nella legge 38. Nonostante questo, Ambrosi ha suggerito di consigliare ai clienti di detrarre direttamente il 75% in 5 o addirittura in 10 anni. Magari finanziando l’operazione con il credito al consumo in caso di mancanza di liquidità. Ha avvertito pure di porre molta attenzione al possibile emergere improvviso di un decreto legge, come fu il DL 11, E, quindi di porre in atto strategie documentali come bonifici, ordini e conferme d’ordine, via mail e PEC ecc. che attestino un reale rapporto contrattuale tra cliente e venditore.

Finestre, porte, oscuranti e motorizzazioni

Nell’interpello l’utente aveva precisato di abitare in un appartamento, senza accesso autonomo dall’esterno e non funzionalmente indipendente, all’interno di un condominio di 12 unità. E che intendeva  sostituire esclusivamente i serramenti interni ed esterni con accessori (avvolgibili) comprese le motorizzazioni con i requisiti previsti per il superamento e l’eliminazione di barriere architettoniche come indicato nel Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236. Nulla da eccepire da parte di AdE per le motorizzazioni, indispensabile ausilio per i disabili, come peraltro previsto dalla Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023).

Con o senza disabili nell’unità immobiliare

E’ interessante notare che nella risposta l’AdE precisa che la detrazione spetta anche se l’intervento è effettuato in assenza di disabili o over 65 nell’unità immobiliare o nell’edificio oggetto dei lavori, come da Circolare 7/E del 25 giugno 2021. Sottolineato, infine, dal relatore che finalmente anche le porte intene, che da sempre non hanno mai avuto alcuna agevolazione salvo effettuare opere murarie, ora potranno godere di un signor bonus, sempre che rispettino il DM 236. Era ora!